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Messaggio di avviso

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2020 sono state approvate le aliquote IMU. La base imponibile della “nuova IMU” rimane la stessa, ma cambiano le aliquote in relazione alle fattispecie e alle categorie catastali (vedi il Prospetto di raccordo a seguire…)


BASE IMPONIBILE IMU
Rendita Catastale × Coeff. di Rivalutazione × Moltiplicatore
CALCOLO IMU DA PAGARE
Imponibile IMU × Aliquota IMU

Per l’intero anno corrente, si è stabilito che NON sono tenuti al versamento del tributo coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, le seguenti tipologie di immobili:
• ABITAZIONE PRINCIPALE (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) comprendendo altresì nell’esenzione una sola pertinenza appartenente alle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.


L’Art. 78, commi 1 e 3, del D.L. n. 104/2020 (“decreto agosto”), ha stabilito che NON sono tenuti al versamento del tributo per gli anni 2021 e 2022 coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo:
➢ immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Altresì, ai sensi dell’Art. 1, comma 599, delle Legge n. 178/2020 (“legge di bilancio 2021”) e dell’Art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021e ss.mm.ii., NON sono tenuti al versamento della rata di ACCONTO (16 giugno p.v.) coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, immobili rientranti nei seguenti casi:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) per i quali ricorrono le condizioni di cui all'Art 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021 e ss.mm.ii.; ovvero coloro che, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno beneficiato del contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, esclusi in ogni caso i soggetti la cui attività risulti cessata al 23/03/2021, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23/03/2021, gli enti pubblici di cui all'Art. 74 nonché i soggetti di cui all'Art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/1986.

N.B. - L’Art. 8 del D.L. n. 157/2020 (“decreto ristori-quater”) ha specificato che le esenzioni sopra elencate si applicano ai soggetti passivi IMU, come individuati dal comma 743 dell’Art. 1 della Legge n. 160/2019, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
Per tutte le altre tipologie/fattispecie di immobili, non ricomprese ai punti precedenti, si è tenuti al regolare versamento del tributo per l’anno corrente.
Ai sensi della Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, Comma 48, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
Il tributo IMU può essere pagato in due soluzioni di pari importo, il 16 Giugno e il 16 Dicembre, oppure in un’unica soluzione entro il 16 Giugno dell’anno corrente, tramite versamento in “autoliquidazione” attraverso esclusivamente il modello F24 di cui all’Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Coloro che non avessero provveduto per tempo al versamento della rata di ACCONTO, possono regolarizzare con ravvedimento secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472.

Con apposite risoluzioni l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

Tipologia versamento
 

Sul sito internet del Comune di Castel Volturno, all’indirizzo www.comune.castelvolturno.ce.it è stata creata l’apposita sezione inerente il Tributo IMU, nella quale, oltre alla documentazione e le relative aliquote, è disponibile l’applicativo web per la stampa dei modelli di versamento F24 (www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C291).
Nel caso in cui il versamento del modello F24 precompilato venga effettuato da un soggetto diverso, quest’ultimo dovrà inserire, nell’apposito spazio, il proprio Codice Fiscale e a fianco uno fra i seguenti “codici identificativi” a seconda della fattispecie ricorrente:
✓ genitore/tutore = 02
✓ curatore fallimentare = 03
✓ erede = 07


Dalla residenza comunale, lì 01/06/2021
Il Funzionario Responsabile
Rag. Saverio Griffo

Prospetto Aliquote 2021

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