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Messaggio di avviso

I delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.

Gli atti di designazione debbono essere presentati entro il giovedì che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni domenica 25 settembre 2022 purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (Ore 7:00).


Tali requisiti potranno essere accertati dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.

La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle provincie, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità;

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate in forma autentica, tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell’esercizio della funzione.

Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali ai quali è affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione devono essere quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale: - l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, al presidente di seggio potrà essere presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

 

FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi

contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

 

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio. È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI ATTRIBUITA AI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LA SEZIONE

I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

SANZIONI PREVISTE PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LA SEZIONE

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361).

 

Scarica il modulo di richiesta per i rappresentanti di lista.

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