Il Comune di Castel Volturno rilascia esclusivamente la carta d'identità cartacea

Per i maggiorenni ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 10 anni di rilascio. Per i minori tra i 3 e i 18 anni di età ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 5 anni di rilascio Per i minori di età inferiore a 3 anni ha una validità fino al primo compleanno successivo ai 3 anni di rilascio.
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.
Il richiedente deve presentare personalmente:

• DUE foto tessere uguali e recenti (non possono essere utilizzate quelle apposte sul precedente documento scaduto o smarrito), a capo scoperto,(FATTE SALVE LE ECCEZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 24 LUGLIO 2000 CHE IARISCE CHE PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ SONO PERMESSE LE FOTOGRAFIE COL CAPO COPERTO MA CON I TRATTI DEL VISO BEN VISIBILI) Nel quarto capoverso, la circolare recita: "Con circolare del 14 marzo 1995 della Direzione generale dell'Amministrazione civile, è stato precisato che nel caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, il turbante, il "chador" o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, a identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili".

• Le foto devono essere stampate su idonea carta fotografica che non si alteri nel tempo. Il secondo cartellino verrà acquisito tramite scanner per la tramissione alla Questura.

• Carta di identità scaduta o in scadenza (che verrà eliminata dall'Ufficio)

• Se si tratta di prima richiesta del documento, altro valido documento di riconoscimento necessario per poter identificare il richiedente.

• Se si tratta di minore: Firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori (anche nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile) per la validità all’espatrio e dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio del minore ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 649/1974. Tale assenso potrà essere sottoscritto dai genitori in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei genitori e potrà essere inviato anche per via telematica. In mancanza occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'identificazione del minore avviene mediante i genitori o tramite altro documento identificativo posseduto.

• Se trattasi di cittadino NON italiano, la carta identità sarà rilasciata NON valida per l’espatrio, ed è necessario produrre passaporto o altro documento di riconoscimento.


N.B. Il cambio di residenza, di professione, dello stato civile o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992)
La carta di identità viene rilasciata immediatamente, salvi i casi particolari descritti in questa pagina.
La carta d'identità vale 10 anni e può essere sostituita a partire da 180 giorni prima della scadenza.
Il D.L. 112 del 24.06.2008, che ha aumentato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni, ha stabilito che i documenti emessi dal 26/06/2003 sono prorogati di ulteriori cinque anni mediante apposizione di un timbro di proroga sul retro del documento. A seguito della Circolare n. 23 del 28/07/2010 del Ministero dell'Interno, si avvisano gli utenti che sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte dell'Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento d'identità al quale veniva apposto il timbro di proroga. In considerazione, in alcuni casi, della inutilizzabilità per l'espatrio del documento prorogato, è possibile richiedere, anziché la proroga della carta d'identità, il rilascio di un nuovo documento la cui validità decennale ricorrerà dalla data di rilascio. Pertanto a richiesta al cittadino che intende recarsi all'estero potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità in sostituzione dell'apposizione del timbro di proroga del documento in scadenza.
In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, in sede di richiesta di duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento. Se non si possiede altro documento in originale, anche scaduto, e se presso l'archivio del Comune (o di altro Comune italiano) non è depositato il cartellino con fotografia relativo alla carta di identità rubata o smarrita, l'identificazione potrà avvenire esclusivamente a mezzo degli organi di Polizia (art. 289 R.D. n. 635 del 06/05/1940).
In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.
L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità è pari a Euro 5,42; in caso di rilascio di un duplicato il costo è di Euro 10,58.
Il documento può essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. La carta d'identità, per i cittadini italiani, è valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni. Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio: - coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

- i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempre che la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;
Ai cittadini non residenti nel Comune la carta di identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi (come previsto dalla Circolare Ministero Interno 05/11/1999), previo nulla osta del proprio Comune di residenza. La circostanza si verifica, ad esempio, in seguito al contestuale smarrimento della carta di identità e/o della patente di guida e/o del passaporto, laddove il titolare non risulti quindi più in possesso di alcun documento di identificazione. Gli interessati dovranno presentare 3 fotografie anziché 2.
I cittadini iscritti all'AIRE possono richiedere la carta d'identità sia presso il Comune di iscrizione AIRE, sia presso il Consolato Italiano competente.
Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere i nostri uffici, possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con gli sportelli per predisporre il documento; successivamente, il messo comunale si recherà a casa del richiedente per fare apporre la firma sul documento.
Nella carta di identità non va indicato lo stato civile, salvo che ciò venga espressamente richiesto dall'interessato.
L'eventuale dichiarazione di assenso all'espatrio predisposta in paese straniero da cittadino italiano e successivamente legalizzata presso il Consolato italiano all'estero non deve essere stata rilasciata da più di 12 mesi.

Carta d'identità

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