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Messaggio di avviso

Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, il COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti, già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, com-ma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni a carico del comune.

Viceversa l’omessa pubblicazione, di cui al precedente com-ma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei par-titi / movimenti / liste – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Si prega a tutti i partiti, movimenti e liste di inviare in formato pdf i propri curriculum vitae e i certificati penali all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.